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D.Lvo 06/02/2007 n. 524. Il Gestore del Servizio integrato è l'ENEA. Art. 18 - Cooperazione internazionale e scambio di informazioni 1. Il Ministero degli affari esteri, unitamente al Ministero dell'interno, scambia tempestivamente informazioni e coopera con altri Stati membri della Comunità europea o Paesi terzi interessati e con le pertinenti organizzazioni internazionali riguardo allo smarrimento, allo spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti e ai conseguenti provvedimenti anche inerenti a indagini, fatti salvi i pertinenti requisiti di riservatezza e la normativa nazionale in materia. Art. 19 - Competenze ispettive e in materia di protezione civile 1. Restano ferme le competenze ispettive stabilite dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995. 2. Per le attività di protezione civile restano ferme le competenze e le funzioni del relativo sistema nazionale di protezione civile previste dalla normativa vigente. Art. 20 - Coordinamento delle Autorità competenti 1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Gestore del registro nazionale per quanto attiene ai propri compiti, attraverso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea fungono da punto di contatto con la Commissione europea e con gli altri Stati membri. Art. 21 - Relazioni sull'esperienza acquisita 1. Sulla base dei dati forniti dall'APAT e dall'ENEA, entro il 31 dicembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea presenta una relazione alla Commissione europea sull'esperienza acquisita nell'attuazione del presente decreto legislativo. Art. 22 - Sanzioni penali 1. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e salvo che il fatto non costituisca più grave reato: a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro; b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro; c) il soggetto che effettui le operazioni di esportazione o importazione di una sorgente ai sensi dell'articolo 5, in assenza delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 7, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro; d) il detentore che non ottemperi all'obbligo di tenuta del registro di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro; e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 7 e 8, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro; f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro; g) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica delle procedure gestionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da duemila a dodicimila euro; h) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da cinquemila a cinquantamila euro; i) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro. 2. Il fabbricante o il fornitore che non ottemperano a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, sono puniti ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230 del 1995. 3. Al soggetto responsabile dell'invio di cui all'articolo 14, comma 4, si applica la sanzione di cui all'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo n. 230 del 1995. 4. Alle contravvenzioni di cui al comma 1, si applica il capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, se la condotta posta in essere è sanabile con l'ottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi di vigilanza. A tale fine, per organi di vigilanza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, si intendono quelli di cui al decreto legislativo n. 230 del 1995. 5. In caso di condanna per taluno dei reati previsti dal comma 1, se l'imputato ha fornito un contributo determinante nel rinvenimento delle sorgenti orfane di cui all'articolo 16, la pena può essere diminuita in misura non superiore alla metà. Art. 23 - Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, alle sotto elencate violazioni delle norme del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative che seguono: a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro; b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro; c) il detentore che intende effettuare le operazioni di esportazione o importazione di cui all'articolo 5, il quale non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro; d) il detentore ovvero il gestore di un impianto riconosciuto che non ottemperi agli obblighi concernenti il libretto di sorgente di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro; e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro; f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di restituzione o trasferimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro; g) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro; h) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro. Art. 24 - Norme transitorie e finali 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 230 del 1995, la lettera t) è sostituita dalla seguente: «t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;». 2. Sono altresì soggette alle disposizioni del presente decreto le sorgenti sigillate delle quali non sia nota l'attività al momento della fabbricazione o al momento della prima immissione sul mercato purchè l'attività sia maggiore o uguale al valore indicato nell'allegato I alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, riguardanti una o più sorgenti rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 1, sono tenuti a presentare entro centottanta giorni all'autorità che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo, un'istanza corredata dalla documentazione di cui all'articolo 3. L'autorità competente provvede a modificare il suddetto provvedimento autorizzativo integrandolo con le apposite prescrizioni. 4. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di sorgenti rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 1, notificate alle competenti autorità ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995, sono tenuti a presentare entro centottanta giorni istanza di nulla osta ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995, corredandola della documentazione di cui all'allegato IX del suddetto decreto e di cui all'articolo 3. L'autorità competente provvede al rilascio del nulla osta, corredato delle apposite prescrizioni. 5. Alle sorgenti immesse sul mercato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 230 del 1995. 6. Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono obbligatori gli adempimenti di cui: a) all'articolo 4, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo; b) all'articolo 5, fermo restando quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, del presente articolo; c) agli articoli 6, 8, commi 1 e 2. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 7 hanno efficacia dopo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'aggiornamento del libretto di sorgente è comunque effettuato dal detentore nelle more dell'individuazione del soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). 8. Le comunicazioni di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, previste nei confronti del Gestore del Registro nazionale e della regione territorialmente competente si effettuano dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9. 9. Gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), si applicano secondo i termini di presentazione delle istanze di cui ai commi 3, 4 e 5. 10. Gli obblighi di cui all'articolo 11 si applicano: a) per quanto riguarda i commi 1 e 2, dopo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) per quanto riguarda il comma 3, nei termini previsti dall'articolo 8, comma 8. Art. 25 - Aggiornamento degli allegati 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT, saranno emanati gli eventuali aggiornamenti delle informazioni richieste di cui all'allegato III e del modello di scheda di registrazione riportato nello stesso allegato. Art. 26 - Invarianza degli oneri 1. Le Amministrazioni e i soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 febbraio 2007 NAPOLITANO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro per le politiche europee: Bonino Ministro dello sviluppo economico: Bersani Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Pecoraro Scanio Ministro dei trasporti: Bianchi Ministro dell'interno: Amato Ministro della salute: Turco Ministro degli affari esteri: D'Alema Ministro dell'economia e delle finanze: Padoa Schioppa Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Damiano Ministro della giustizia: Mastella Visto, il Guardasigilli: Mastella Allegati I, II, III -> |
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